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Prestazioni*
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare si applica l’aliquota del 9% (come risulta dalla tabella seguente).
Anni di partecipazione |
Aliquota applicata |
Tasse pagate per 1.000 euro |
| 1 |
15% |
150 |
| … |
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| 15 |
15% |
150 |
| 16 |
14,7% |
147 |
| 17 |
14,4% |
144 |
| … |
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| 35 |
9% |
90 |
| 36 |
9% |
90 |
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con quelle ordinarie nonché con quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Le eventuali rivalutazioni finanziarie delle rendite sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissa del 12,5%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione (per un periodo di almeno 12 mesi), mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e decesso, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore), nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte (nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti sono invece soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissa del 23%. In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. La tabella che segue riporta le aliquote fiscali cui sono soggette le diverse prestazioni accessibili agli iscritti a previdenza complementare.
Imposizione sostitutiva per tipologia di prestazione
| Tipologia prestazione |
Imposizione sostitutiva |
Prestazioni pensionistiche in rendita Prestazioni pensionistiche in capitale Anticipazioni per spese sanitarie Riscatti (parziali o totali) previsti dalla legge Riscatti per premorienza |
15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo, fino al 9% |
Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa Riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti) |
23% | * Le norme fiscali descritte si applicano alla parte di prestazione corrispondente ai montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007.
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