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Fondi pensione aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. Si ha adesione in forma collettiva a un fondo pensione aperto quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.
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