Previdenza complementare

Riforma della Previdenza Complementare

 
Che cos'è la Riforma
Lavoratori interessati
Forme pensionistiche complementari
Scelta sulla destinazione del TFR
Contribuzione
Prestazioni
Fiscalità
COVIP

FAQ - Frequently Asked Questions - Risposte a domande ricorrenti

Informazioni generali
Contribuzione
Conferimento del TFR
Prestazioni
Regime fiscale delle prestazioni

 Adesione


E’ obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?

No. L’adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 252/05, è libera e volontaria; di conseguenza i potenziali destinatari possono liberamente decidere di non aderire. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del TFR: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente, si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. 

Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part-time a quale forma pensionistica collettiva può aderire?  

Per ogni rapporto, di cui il lavoratore è titolare, quest’ultimo può aderire o alla forma pensionistica complementare prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro, oppure ad un Fondo Pensione aperto o ad un piano individuale di previdenza; in questo caso, tuttavia, il lavoratore potrebbe non avere diritto alla contribuzione datoriale. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.                    

E' possibile, dopo l’adesione ad una forma pensionistica complementare, recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalità previdenziali? 

No. L’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta, tendenzialmente, la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa che se è possibile, dopo almeno due anni di permanenza all’interno del Fondo Pensione, cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo. In caso di adesione a una forma pensionistica collettiva (Fondo Pensione negoziale o Fondo Pensione aperto ad adesione collettiva) è possibile riscattare, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e purché lo statuto o il regolamento del Fondo prevedano tale facoltà, la propria posizione individuale maturata. In questo caso, però, il riscatto è penalizzato fiscalmente.              

E' possibile iscriversi ad un Fondo Pensione contrattuale collettivo anche se non si appartiene alla categoria dei destinatari prevista nella sua fonte istitutiva?

No. Quanto all'ambito dei destinatari, l'accesso alle forme contrattuali è limitato a quelli individuati nella fonte istitutiva.

Se un lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29.04.1993 aderisce a una forma pensionistica collettiva a contribuzione definita solo con il contributo proprio e del datore di lavoro e senza versare il TFR, può decidere di destinare quest’ultimo ad una diversa forma?

No. La scelta per tali lavoratori è limitata al mantenimento del TFR in azienda o al conferimento dello stesso alla forma pensionsitica complementare alla quale ha già aderito.            

Un lavoratore che ha ceduto in garanzia il proprio TFR può destinare quest’ultimo alla previdenza complementare?    

La cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita. Tuttavia, nell’effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alla fattispecie dell’inadempimento contrattuale.

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