Previdenza complementare

Riforma della Previdenza Complementare

 
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Conferimento del TFR 


Conferimento del TFR - Informazioni generali
Conferimento del TFR - Lavoratori assunti entro il 31.12.2006
Conferimento del TFR - Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006  
 

Informazioni generali 


Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del TFR?

La scelta se mantenere in azienda il TFR ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione, nel caso in cui il lavoratore non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?

Scatta il meccanismo del tacito conferimento. Nel caso di lavoratore che non abbia già effettuato alcuna scelta, in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro, il TFR maturando a partire dal settimo mese successivo alla data di assunzione viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione. 

La scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?

No, salvo che non si eserciti il diritto di riscatto.  

La scelta di non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare è revocabile?

Sì in un qualsiasi momento successivo.

Cosa succede al TFR già maturato in azienda alla data del 31.12.06? 

Il TFR già accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole (cfr. 2120 cod. civ.). La scelta riguarda solo il TFR maturando, cioè il TFR che matura a partire dal 1° gennaio 2007.

Cosa succede se si decide di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda che occupa fino a 49,99 addetti? 

Il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
 
Cosa succede se decido di non destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in una azienda che occupa almeno 50 addetti? 

Il TFR maturando a partire dal 1° gennaio 2007, viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro. 

Come viene calcolato il numero di 50 addetti? 

Il limite dimensionale viene calcolato considerando la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia di lavoro e dall'orario, di lavoro ivi inclusi quelli non destinatari del TFR. Il lavoratore assente è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Il lavoratore part-time è computato in proporzione all'attività svolta. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.  

Cosa succede se nel corso dello stesso anno l’azienda supera o scende al disotto della soglia di 50 dipendenti?

Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.

In caso di versamento del TFR al Fondo Tesoreria, per mancato conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale? 

Cambia soltanto il soggetto che gestisce il TFR maturando, che non è più l’azienda, ma l’Inps per conto dello Stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.

Se il TFR è versato al Fondo Tesoreria a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione? 

La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il TFR versato all’Inps. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce al Fondo Tesoreria per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’Inps.  

Che differenza c'è tra il Fondo Tesoreria e FondInps?

Il Fondo Tesoreria è un Fondo dello Stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma anzi raccoglie le risorse di coloro che non aderiscono ai Fondi Pensione. È infatti un fondo creato per motivi di finanza pubblica. FondInps è invece un Fondo Pensione di previdenza complementare istituito dall'Inps ove verrà convogliato il TFR di coloro che al termine dei 6 mesi di scelta saranno silenti e che non avranno alcun fondo di riferimento. 

A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l’Inps, denominata FondInps?

Serve a raccogliere il TFR maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e che non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva, per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del Fondo Pensione collettivo.

Può un lavoratore aderire esplicitamente a FondInps?

No. In tale forma confluiranno i versamenti di coloro che aderiranno tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento, o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.
 
Se si conferisce il TFR ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No, a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.

Può un lavoratore dipendente aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il TFR?

No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del TFR oppure con il versamento sia del TFR che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?

Sì.

In che data deve essere effettuato il primo versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?

Fermo restando che il TFR destinato a previdenza complementare è quello che matura dal periodo di paga in corso al momento della scelta, l’effettivo versamento delle somme al Fondo Pensione avverrà con i tempi (periodicità; termini; strumenti) e i modi previsti dalle fonti istitutive.   Per i lavoratori già assunti al 31 dicembre 2006: il primo versamento – riferito anche al  TFR  pregresso maturato tra la data di scelta  e il 30 giugno 2007 -   è stato effettuato comunque dal primo luglio in poi secondo le tempistiche definite dalle fonti istitutive.

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?

Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:  

a) dalle fonti istitutive per i Fondi negoziali e per le adesioni collettive ai Fondi aperti;

b) dai regolamenti e/o note informative per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale. In mancanza di esplicita previsione, il versamento deve essere effettuato con periodicità almeno annuale.

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando al Fondo Tesoreria?

Mensilmente.

In quale misura il TFR è devoluto al Fondo Pensione?

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare tutto il suo TFR, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o, almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del TFR.

Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?

No.

Se si conferisce al Fondo Pensione negoziale solo il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.

Cosa succede al TFR del lavoratore assunto entro il 31/12/2006 che al 30  giugno 2007 non ha espresso alcuna scelta sulla destinazione del TFR maturando?

Il TFR  maturato dal 1° gennaio 2007 fino al 30 giugno 2007 rimane in azienda a prescindere dal numero di addetti della stessa. Il TFR che matura da luglio 2007 viene invece conferito tacitamente al Fondo Pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione, a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale.  

Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
 
Assolutamente nulla, poiché non ha più TFR disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al Fondo Pensione.


Lavoratori assunti dopo il 31.12.2006


Quali scelte può effettuare entro 6 mesi dalla data di assunzione in relazione al TFR maturando il lavoratore il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006?  

In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra:

a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta, a partire dalla data di espressione della scelta. Il TFR maturato dalla data di assunzione fino alla data di scelta, invece, resta in azienda se questa occupa fino a 49,99 addetti, altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria.

b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49,99 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria.

Cosa succede se entro sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31.12.2006 e che non ha già espresso la propria volontà sul conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro non decide nulla in relazione al TFR maturando?

Il TFR  maturato a partire dalla data di assunzione fino alla scadenza del semestre di scelta viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps se l’azienda ha più di 49 addetti, altrimenti rimane accantonato in azienda. Il TFR che matura dopo la scadenza del semestre viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in questione, a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps (FondInps). 

Nel caso in cui il lavoratore abbia un nuovo rapporto di lavoro successivo al 31 dicembre 2006, ha sei mesi di tempo per decidere dove destinare il suo TFR maturando?

Sì. Tuttavia ciò è vero solo  se il lavoratore non ha ancora espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR. In caso contrario, la scelta effettuata a suo tempo da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane efficace anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, però, il lavoratore dovrà fornire comunque indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. Se non comunica per iscritto tali indicazioni al nuovo datore di lavoro entro sei mesi dalla data di nuova assunzione, si applicheranno nei suoi confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR maturando.

Cosa succede al TFR del lavoratore silente se esistono più forme pensionistiche collettive applicabili alla sua azienda?

Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps (FondInps).

Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?

Il lavoratore può comunque destinare il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non esprime alcuna decisione nel termine di sei mesi, però, il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps, denominata FondInps.


Lavoratori assunti entro il 31.12.2006  


Che cosa deve fare il lavoratore assunto entro il 31.12.2006 e che entro il 30 giugno 2007 ha scelto di lasciare il TFR in azienda se dopo il 30 giugno 2007 instaura un nuovo rapporto di lavoro? 

Deve ripetere la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro sei mesi dalla data di assunzione. Per esprimere tale scelta dovrà utilizzare il Modulo TFR2.

Quali sono le opzioni che tale lavoratore ha per la destinazione del TFR maturando?  

Può scegliere:
  
a) di conferire il TFR al Fondo Pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato alla forma pensionistica scelta, a partire dalla data di espressione della scelta.

b)  di non conferire il TFR ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR maturato a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49,99 addetti altrimenti viene versato al Fondo Tesoreria.
 
Che cosa deve fare il lavoratore assunto entro il 31.12.2006 e che entro il 30 giugno 2007 ha scelto con modalità tacita o esplicita di aderire a previdenza complementare se dopo il 30 giugno 2007 instaura un nuovo rapporto di lavoro?   

La scelta di aderire a previdenza complementare rimane valida ed efficace anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro. Tuttavia il lavoratore ha sei mesi di tempo dalla data di nuova assunzione per comunicare per iscritto al datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare vuole destinare il TFR maturando, tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.  

Che modulo deve utilizzare per effettuare tale nuova comunicazione  

Nessun modulo ministeriale. La comunicazione al nuovo datore di lavoro deve essere però effettuata per iscritto.  

Che succede se entro sei mesi dalla assunzione tale lavoratore non comunica alcunché al nuovo datore di lavoro?  

Gli si applicano gli effetti del conferimento tacito del TFR: il TFR che matura dalla data di nuova assunzione viene conferito tacitamente al Fondo Pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro o, in mancanza, al fondo residuale denominato FondInps.

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