FAQ - Frequently Asked Questions - Risposte a domande ricorrenti
Informazioni generali
Adesione
Conferimento del tfr
Prestazioni
Regime fiscale delle prestazioni
Contribuzione
Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?
• Per i lavoratori dipendenti il finanziamento si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr maturando (cioè quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare). Tuttavia è possibile aderire destinando al finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR.
• Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante una contribuzione a carico dei medesimi e nel caso dei cd. parasubordinati, a carico dei committenti.
• Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento delle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali questi sono a carico.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?
Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Il lavoratore ha comunque la facoltà di contribuire in misura maggiore o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti?
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativamente al periodo di imposta precedente.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di societa’ cooperative?
Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ovvero in percentuale dell’imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria, ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF in relazione al precedente periodo di imposta. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.
Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai Fondi negoziali la fonte istitutiva del Fondo Pensione può individuare l’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro; ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
E' possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?
La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime previdenziale obbligatorio a cui il soggetto è iscritto a condizione che, al momento del pensionamento lo stesso abbia effettuato versamenti, ad una forma pensionistica complementare, per almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche complementari.
Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (Fondi multicomparto) è possibile suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento?
Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale ad una o più linee.
Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93?
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non abbiano versato alcun contributo a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.
Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93?
I lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data abbiano versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.
Ci si può iscrivere ad una forma pensionistica dopo essersi pensionati nel sistema di previdenza obbligatorio?
No. I pensionati nel sistema di previdenza obbligatoria possono solo mantenere l’iscrizione alla forma pensionistica complementare a condizione che al momento del pensionamento abbiano maturato un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al Fondo Pensione ha diritto ad avere in busta paga il contributo a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo, per il finanziamento della previdenza complementare?
No. L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, per il finanziamento della previdenza complementare, non può essere stornato nella busta paga del lavoratore che non si iscrive alla forma pensionistica complementare individuata dal contratto collettivo che prevede tale contributo.
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