Previdenza complementare

Riforma della Previdenza Complementare

 
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Regime fiscale delle prestazioni

Prestazioni


Prestazioni - Informazioni generali
Prestazioni - Prima del pensionamento
Prestazioni - Al pensionamento

Informazioni generali

Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari? 

Le forme pensionistiche complementari possono erogare prestazioni prima del pensionamento e al momento del pensionamento al ricorrere di determinate condizioni. Le prestazioni cui il lavoratore può accedere prima del pensionamento sono: l'anticipazione, il trasferimento e il riscatto. Al momento del pensionamento, l'iscritto può ottenere una prestazione pensionistica erogata sotto forma di rendita o di capitale.

Quando matura il diritto alla pensione complementare?

Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza;

b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. 
  
I requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica, ma l’aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica complementare, può erogare solo il capitale (a titolo di riscatto, e nelle sole forme collettive, cfr. art. 14, comma 5, D.lgs. 252/05) e non la pensione complementare.

In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare?

No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) o se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).

L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell’aderente (beneficiario diretto).

La Covip ha chiarito, negli orientamenti in materia di prestazioni del 30 maggio 2007, che il montante finale accumulato è quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l’importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. 

E' possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?

Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Le prestazioni e i diritti esercitabili prima del pensionamento sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili?

Sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto le somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste per spese sanitarie. Diversamente, le prestazioni pensionistiche complementari in rendita e in capitale e le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione di previdenza complementare  (in fase di accumulo) è intangibile. 


Prestazioni - Prima del pensionamento


E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie?

Sì. In qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall’anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte all’acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall’acquisto della casa?

Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l’aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30 % del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.

La Covip ha chiarito, negli orientamenti in materia di prestazioni del 30 maggio 2007, che i massimali di cui all’art.11,comma 7, devono essere calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell’erogazione dell’anticipazione).In caso di reiterata richiesta di anticipazioni, i massimali devono essere calcolati avendo a riferimento la posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Deve inoltre tenersi presente che nell’ipotesi di cui all’art.11, comma 7, lett.c (anticipazione per ulteriori esigenze), al fine di evitare che attraverso la reiterata richiesta per tale causale si eludano i vincoli percentuali previsti dalla normativa, deve verificarsi che l’insieme delle anticipazioni richieste non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà essere superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni  percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare? 
  
Qualora, prima della maturazione del diritto all’erogazione del trattamento pensionistico complementare, l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:

1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha accesso in relazione alla nuova attività;
  
2.  riscatttare il 50% della posizione maturata n caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di mobilità,  cassa integrazioni guadagni ordinaria o straordinaria; 

3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di  invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

4. riscattare, nelle sole forme collettive, se gli statuti o i regolamenti delle stesse lo prevedono, l’intera posizione maturata (il presupposto in questo caso è la sola perdita dei requisiti di partecipazione: a titolo esemplificativo: perdita del lavoro; pensionamento prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica).

Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa, vale a dire prima del pensionamento?

L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali

In costanza dei requisiti di partecipazione, quando è possibile trasferire la posizione individuale?

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell’iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel Fondo. 


Prestazioni - Al pensionamento


Che tipo di prestazioni è possibile ottenere al momento del pensionamento?

Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale.La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale, sempre, fino al 50% del montante accumulato presso il Fondo; eccezionalmente, per l’intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale. Coloro che erano iscritti a una forma pensionistica complementare antecedentemente al 29 aprile 1993 possono richiedere la prestazione integralmente in forma di capitale, subendo però una penalizzazione fiscale (si applicheranno le vecchie regole fiscali su tutta la prestazione e non soltanto sulla parte corrispondente al montante accumulato sino al 31.12.2006).

Cosa accade al montante accumulato nel caso di decesso dell'aderente dopo il pensionamento?

Dipende dal tipo di rendita che l'aderente ha scelto al momento del pensionamento. La rendita sarà erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima nel caso di rendita vitalizia senza opzioni. Alla morte di questo, la rendita non sarà pertanto più corrisposta.Nel caso in cui, invece, l'aderente abbia scelto la rendita reversibile, questa sarà erogata al beneficiario finché questi è in vita; alla sua morte, la rendita sarà corrisposta al beneficiario superstite (reversionario).La rendita “certa per k anni”, poi vitalizia, viene invece erogata per un numero di anni prestabilito (anche in caso di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa vitalizia.

È possibile designare più reversionari della rendita pensionistica?

Sì. Ovviamente l’entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all’età dei reversionari che verranno effettivamente designati.

Vi è un regime particolare per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 93 e entro tale data iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421?

Sì. Questi lavoratori potranno, in relazione al montante maturato dal 1° gennaio 2007 in poi,optare per le prestazioni regolate dal nuovo regime (art.11 del D. Lgs.252/05), o, in alternativa, continuare a richiedere tutta la prestazione pensionistica in capitale con conseguente applicazione del regime fiscale previsto dalla previgente normativa  non potendo beneficiare della tassazione più favorevole (aliquota 15% in via definitiva).

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