Previdenza complementare

Riforma della Previdenza Complementare

 
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Prestazioni 
 

Regime fiscale delle prestazioni
 

Regime fiscale delle prestazioni - Contributi
Regime fiscale delle prestazioni - Prestazioni prima del pensionamento
Regime fiscale delle prestazioni - Prestazioni al pensionamento
Regime fiscale delle prestazioni - Rendimenti


Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta di imposta ( a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui, dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l’aliquota di imposizione del 9%.
 
L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.
 

Contributi


Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?

I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.

Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti?

I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. In altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.

Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico?

Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. In altre parole il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe.


Prestazioni prima del pensionamento


In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte a spese sanitarie?

L’anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

In che modo è tassata l’anticipazione per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

In che modo è tassata l’anticipazione richiesta per esigenze personali dell’aderente diverse dall’acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?

L’anticipazione richiesta per far fronte all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

In che modo è tassato il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica?

Il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

In che modo è tassato il riscatto immediato, previsto dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 252/05, erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare ad adesione collettiva?

Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L’aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull’importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma previdenziale?

Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.


Prestazioni al pensionamento


In che modo è tassata la pensione complementare?

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita si applica una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l’aliquota di imposizione del 9%.

Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni (con aliquote del 23 o dal 15 al 9 per cento) ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?

No. La legge finanziaria 2007 ha  chiarito che le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.


Rendimenti 


In che modo sono tassati i rendimenti del Fondo Pensione?

I rendimenti sono soggetti a una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota dell'11%, inferiore rispetto a quella prevista per altre forme di risparmio.

In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?

In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 12,5%.

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