Previdenza complementare

Riforma della Previdenza Complementare

 

Che cos'è la Riforma
Lavoratori interessati
Forme pensionistiche complementari
Scelta sulla destinazione del TFR
Contribuzione
Fiscalità
COVIP

Al pensionamento –  Rendita

La rendita rappresenta la prestazione normale delle forme di previdenza complementare. Infatti, la legge impone che almeno il 50%  del montante maturato sia erogato in forma di rendita. L’aderente che opta, in tutto o in parte, per la rendita ha solitamente diverse opzioni a sua disposizione: potrà optare per una rendita vitalizia immediata, o per una rendita che preveda la reversibilità su un altro soggetto o ancora per una tipologia di rendita che assicura la certezza del pagamento delle rate per un determinato numero di anni a prescindere dall’esistenza in vita del beneficiario.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Le prestazioni pensionistiche in rendita possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.  

Al pensionamento  –  Capitale  

Il lavoratore ha diritto a richiedere fino al 50% del montante maturato in capitale; l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale, se al momento del pensionamento, convertendo in rendita il 70% del montante finale l’importo della pensione complementare risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili).
Tale facoltà è consentita anche agli aderenti ai fondi pensione in data antecedente al 29/04/1993; tuttavia in tal caso, la prestazione in capitale viene tassata in misura più sfavorevole rispetto a quanto previsto negli altri casi, applicando le vecchie regole fiscali all’intera prestazione. Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
La prestazione in capitale  può essere ceduta, sequestrata e pignorata solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria.