Anticipazione
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale per:
- spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica e fino al 75 per cento della posizione individuale maturata. Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
- l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 75 per cento della posizione maturata;
- ulteriori esigenze dell’iscritto dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 30 per cento della posizione individuale maturata.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto.
Anticipazioni: causali, tempi e importi richiedibili
Tipologia |
Quando |
Importo |
Spese sanitarie |
Sempre |
Fino al 75% |
Acquisto ed interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione |
Dopo 8 anni |
Fino al 75% |
Ulteriori esigenze dell’iscritto |
Dopo 8 anni |
Fino al 30% |
Trasferimento della Posizione Individuale
Dal 1 gennaio 2007, l'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- per effetto di scelta volontaria: decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
Riscatto della Posizione Individuale
Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:
- chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
- il 50% della posizione maturata (riscatto parziale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il 100% della posizione maturata (riscatto totale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari collettive (fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti ad adesione collettiva) possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Tuttavia il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione viene tassato in misura più sfavorevole (23%) rispetto a quanto previsto negli altri casi di legge.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione maturata è riscattata dagli eredi o in mancanza di questi, dai beneficiari indicati dall’iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Riscatto: causali e importi
Tipologia |
Importo |
| stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all’attività lavorativa |
100% |
| cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi |
100% |
| morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica |
100% |
| perdita dei requisiti di partecipazione (tassazione meno favorevole)* |
100% |
| cessazione dell’attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi |
50% |
| procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria |
50% |
*Questo tipo di riscatto è previsto nelle sole “forme collettive”